Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius

Casi di esclusione derivanti dall'utilizzabilità

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.

Per ottenere l’esclusione del tributo delle unità abitative, le stesse devono essere contestualmente quindi:

  • chiuse
  • disabitate
  • prive di mobilio
  • non allacciate alle utenze (acqua, gas, energia elettrica).

Oltre alla modulistica per la richiesta di esclusione è necessario che tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fotografica e vige per il periodo nel quale sussistono le suddette condizioni.

 

Sono escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013].