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Imposta di soggiorno

Nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n.23/2011) e in attuazione dell'art.32 della Legge Regionale n.30/2011, i Comuni dell'Unité hanno istituito l'imposta di soggiorno.

Chi è tenuto a pagare l'imposta di soggiorno

Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che pernottano nelle seguenti strutture ricettive situate sul territorio comunale:

1.     aziende alberghiere: alberghi propriamente detti, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi;

2.     case per ferie;

3.     ostelli per la gioventù;

4.     rifugi alpini e bivacchi fissi;

5.     posti tappa escursionistici (dortoirs);

6.     esercizi di affittacamere;

7.     strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner);

8.     case e appartamenti per vacanze;

9.     campeggi;

10.  villaggi turistici;

11.  aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;

12.  attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;

13.  attività agrituristiche.

 Il pagamento deve essere effettuato, direttamente ai gestori delle strutture ricettive.

Coloro che si rifiutano di effettuarne il versamento sono passibili di recupero dell'imposta maggiorata della sanzione pari al 30% ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471/97 e degli interessi di mora.

Tariffe dell'imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno

Tariffe

- Campeggi, villaggi turistici e case per ferie autogestite: € 0,20

- Aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan: € 0,80 

- Per tutte le altre aree ricettive devono essere applicate le seguenti tariffe suddivise per scaglione di prezzo medio:

euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;

euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;

euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;

euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;

euro 1,60 per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;

euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;

euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.


Cosa devono fare i gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive devono provvedere a:

- presentare le dichiarazioni periodiche utilizzando il servizio on-line;

- effettuare il riversamento dell'imposta riscossa dai soggetti passivi tramite modello F24;

- tresmettere al Servizio tributi associato il  modello 21 entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme versate, tramite Posta Elettronica del file firmato digitalmente o a mano/posta raccomandata del modello cartaceo debitamente firmato.

Scadenze presentazione dichiarazioni periodiche e riversamento dell'imposta ai Comuni

I gestori delle strutture ricettive devono presentare le dichiarazioni periodiche ed effettuare il riversamento dell'imposta riscossa alle seguenti scadenze:

- entro il 15 maggio per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;

- entro il 15 settembre per i soggiorni relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto;

- entro il 15 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre.

Come presentare le dichiarazioni

A partire dall'anno 2020 le dichiarazioni dovranno essere presente utilizzando il servizio on-line. 


Allegati

Sanzioni amministrative applicabili ai gestori delle strutture ricettive

Ogni violazione agli obblighi da parte dei gestori delle strutture ricettive verrà punita con una sanzione amministrativa da euro 150 a 500, ai sensi dell'art.7bis del D.lgs. n.267/2000.

Modulistica

Allegati

Per maggiori approfondimenti

Informativa da esporre all'interno delle strutture ricettive

Allegati

Regolamenti imposta di soggiorno

Allegati