Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius

Regolamento del percorso Vélodoire

Art. 1 – Principi generali

VELODOIRE è la pista ciclo-pedonale dell’Unité des Communes Mont-Émilius, volta allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, osservazione delle bellezze naturali ed è destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile ed equiparata, a doppio senso di circolazione.

Ai fini del presente regolamento, alle biciclette di ogni tipo sono equiparati gli acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: monopattini, pattini a rotelle, rollerblade, tavole, ecc.), cui è consentito l’accesso e l’utilizzo secondo la disciplina qui regolata.

VELODOIRE è un “percorso promiscuo” per pedoni e conduttori di biciclette ed acceleratori di andatura a propulsione muscolare (es.: monopattini, pattini a rotelle, rollerblade, tavole, ecc.), privo di corsie separate, dedicato a dette tipologie di utenza e per tutti i sensi di marcia; come tale, non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, n. 39 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura sono tenuti ad osservare la massima prudenza e a conoscere le regole della circolazione di cui al vigente Codice della Strada, e a ricordare che i pedoni hanno il diritto di fermarsi e di sostare sul tracciato esclusivamente nella corsia del proprio senso di marcia.

VELODOIRE è aperto al pubblico dal 15 marzo al 15 novembre.

In periodo di chiusura l’accesso e l’utilizzo sono severamente vietati, integrano a tutti gli effetti violazione del presente regolamento e per l’effetto sollevano l’Unité e ciascun singolo Comune componente da ogni responsabilità verso l’autore della violazione.

L’accesso e l’utilizzo sono consentiti nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d’uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.

Le limitazioni d’uso contenute in questo Regolamento hanno quale unico scopo la fruibilità della pista in sicurezza e tranquillità da parte dell’utenza che le osservi, e la tutela dell’ambiente circostante.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano per tutto il percorso ciclo-pedonale realizzato lungo la fascia fluviale della Dora Baltea dei Comuni di Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel, intendendosi per tale il nastro della pista, le piazzole, le pertinenze varie utilizzabili per il transito pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi che lo compongono e lo dotano.

Il percorso di VELODOIRE meglio risulta individuato nella mappa planimetrica allegata al presente regolamento, a costituirne parte integrante e sostanziale.

 

Art. 3 – Norme generali di comportamento

Ciascun utente deve osservare regole di prudenza adeguate alla compresenza di altri utenti sul percorso, sia allorché conduca una bicicletta o un acceleratore di andatura, sia allorché vada a piedi.

Ciascun utente deve osservare regole di correttezza e buona educazione, ed evitare comportamenti che possano molestare, limitare o impedire il normale uso dell’infrastruttura.

Al momento della immissione sul tracciato ciascun utente, ed in particolare ciascun conducente di bicicletta e di acceleratore di andatura, è tenuto a verificare con attenzione le condizioni del medesimo, così da prendere conoscenza di eventuali asperità sulla sua superficie ovvero di altre criticità, e poter avviare la sua percorrenza con le cautele opportune e necessarie.

L’avvenuto avvio della percorrenza del tracciato presume in ciascun utente la conoscenza e la accettazione delle condizioni materiali in cui si trova, e della disciplina di cui al presente regolamento.

 

Art. 4 – Divieti

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE, come sopra individuato all’art. 2, è vietato:
- Accedere durante le ore notturne ovvero dopo il crepuscolo;
- Compiere manovre, esercizi o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- Indugiare o ingombrare con persone o cose, in parte o completamente, il nastro della pista ostruendone il percorso;
- Danneggiare o anche solo alterare materialmente o modificare anche solo superficialmente il nastro della pista, le piazzole, le pertinenze varie utilizzabili per il transito pedonale e ciclabile, le aree verdi, le scarpate, i manufatti, le bordure anche vegetali e gli arredi che lo compongono e lo dotano;
- Svolgere attività agonistica, anche solo per allenamento;
- Svolgere manifestazioni competitive in generale, salvo espressa autorizzazione dell’Unité;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- Accendere fuochi, ad esclusione delle aree attrezzate (tipo barbe-cue) ed opportunamente segnalate;
- Danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati, la vegetazione spontanea;
- Raccogliere i fiori, frutti o prodotti presenti nelle aree agricole;
- Posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari NON autorizzati dall’Unité;
- Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali NON autorizzati dall’Unité.

 

Art. 5 – Norme di comportamento per i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE i conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura devono rispettare i pedoni, i quali non devono invadere l’altra corsia di marcia, al fine di rendere possibile il transito in sicurezza da parte dei conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura.

Ciascun conducente di detti mezzi, quando si trova ad essere preceduto da un pedone, deve superarlo nel rispetto reciproco, avendo cura di lasciare una ragionevole distanza laterale durante il sorpasso.

I conducenti di biciclette e di acceleratori di andatura inoltre devono:
- procedere a velocità moderata, non superiore a 20 Km/h, su unica fila stando all’interno della propria corsia, salvo che uno di essi sia di età minore di anni dieci e proceda a lato dell’altro;
- rispettare le indicazioni e la segnaletica ufficiale presente lungo il percorso, rappresentata nell’allegato al presente regolamento e riprodotta sulla cartellonistica collocata agli ingressi del percorso;
- rispettare il tracciato della pista, non uscire dal medesimo e tagliare le curve, mantenere le condizioni di sicurezza tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo utilizzato per rapporto al numero di persone presenti sul percorso;
- verificare prima della partenza l’efficienza del mezzo, in particolare, per le biciclette, del cambio e dei freni.

Ai conducenti di bicilette e di acceleratori di andatura viene vivamente consigliato:
- essere assicurati per RC verso terzi;
- indossare un casco omologato, essere dotati di un mezzo, idoneo al percorso;
- dotare il mezzo di dispositivi di segnalazione visiva ed acustica;
- programmare le uscite in funzione delle proprie condizioni fisiche e capacità, ed alla tipologia del percorso;
- trovarsi in buone condizioni di salute psicofisica;
- possedere sufficienti basi tecniche per la guida del mezzo;
- utilizzare abbigliamento e calzature idonee all’ambiente ed ai percorsi utilizzati.

 

Art. 6 – Norme particolari

Lungo tutto il percorso di VELODOIRE è vietato l’ingresso:
- ai cavalli;
- ai cani di qualsiasi taglia;
- a bovini, equini da lavoro, ovini e caprini non accuditi da personale competente, ed allorché accuditi, soltanto per il transito strettamente necessario al fabbisogno e secondo il percorso a tal fine più breve.

La persona che conduce bovini, equini da lavoro, ovini e caprini è tenuta all’immediata pulizia e all’asporto delle deiezioni solide dell’animale.

I minori che utilizzano VELODOIRE lo fanno sotto la responsabilità degli adulti che li accompagnano o che ne esercitano la potestà.

 

Art. 7 – Circolazione dei veicoli a motore o elettrici

Lungo tutto il tracciato di VELODOIRE è vietata la circolazione dei veicoli a motore o elettrici, inclusi in questi ultimi i monopattini elettrici, gli hoverboard, i segway, e similari.

Essa è consentita soltanto ai proprietari, e ai conduttori legittimati, dei terreni che affacciano sul tracciato della pista, ovvero che risultano necessitati a transitarvi per ragioni di interclusione.

Essa è comunque consentita ad allevatori o agricoltori, per ragioni strettamente connesse alle rispettive attività.

Limitatamente alla parte di tracciato che scorre nel Comune di Fénis, essa è consentita agli organizzatori, ai concorrenti ed agli spettatori delle “batailles des reines”, degli sport popolari, e delle manifestazioni similari, per ragioni strettamente connesse alle relative attività.

Nei casi di cui ai tre commi precedenti la circolazione dei veicoli a motore o elettrici può avvenire soltanto allorché strettamente necessario al fabbisogno, e secondo il percorso a tal fine più breve; resta sempre vietata qualora avvenga con mezzi cingolati e/o chiodati.

I veicoli cui è consentito il transito procedono a passo d’uomo e con la massima cautela, assegnando precedenza all’utenza pedonale, ciclistica ed equiparata.

È comunque vietato, anche ai soggetti cui è consentito circolare, sostare o parcheggiare veicoli sul nastro della pista ed aree annesse, o ingombrarle anche parzialmente.

Sono esclusi dal presente divieto:
- le carrozzine elettriche in dotazione a persone disabili;
- i mezzi di sorveglianza, di soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, di pubblica sicurezza;
- i veicoli utilizzati per il servizio pubblico;
- i veicoli di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- le biciclette con pedalata assistita, non essendo considerate veicoli motorizzati.

Il proprietario di qualunque veicolo che causi usura, ammaloramento o danno all’infrastruttura è tenuto a ripristinarne lo stato preesistente, ovvero a rifondere le relative spese sostenute dall’Unité.

 

Art. 8 – Disciplina particolare dei fondi a lato dello sviluppo della pista

Ai proprietari o conduttori dei fondi che affacciano sul tracciato di VELODOIRE, ovverosia lo costeggiano, è vietato:
- modificare la conformazione del tracciato;
- causare ammaloramenti o lacerazioni al bordo laterale della pista nell’accesso ai fondi medesimi;
- effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista, capaci di causare cedimenti ed alterazioni del nastro;
- piantumare a distanza dal bordo della pista tale che, a seconda della natura della essenza arborea, lo sviluppo degli apparati radicali danneggi la pavimentazione, alteri la struttura oltre che la superficie del nastro, e crei molestia o pregiudizio alla circolazione pedonale o ciclistica.

Il proprietario o conduttore dei fondi che contravviene alla presente norma e causi usura, ammaloramento o danno all'infrastruttura è tenuto a ripristinarne lo stato preesistente, ovvero a rifondere le relative spese sostenute dall’Unité.

 

Art. 9 – Deroghe ai divieti.

Domande L’Unité des Communes Mont-Émilius, anche su richiesta di ciascun Comune che la compone, può autorizzare la deroga ai divieti di cui alle norme che precedono, in caso di iniziative o manifestazioni socio-culturali, sportive o naturalistiche di particolare rilevanza locale.

L’Unité riserva alla propria valutazione discrezionale il rilascio dell’autorizzazione.

La domanda finalizzata al suo ottenimento deve essere presentata almeno 40 giorni prima della manifestazione prevista, e indicare:
- il responsabile della manifestazione e chi risponda sotto il profilo patrimoniale per eventuali danni diretti, danni a terzi, chiamate a responsabilità dell’Unité o dei Comuni che la compongono o che siano proprietari di parti del tracciato della pista;
- data e ora dell’evento e durata dello stesso;
- suoi contenuti e i suoi obbiettivi;
- il percorso previsto, ovvero le parti della infrastruttura che ne saranno interessate;
- la polizza assicurativa che si prevede di stipulare a copertura di ogni possibile rischio alla struttura, ai partecipanti e a terzi;
- il numero dei partecipanti previsti.

L’Unité provvede entro 30 giorni dalla domanda, accogliendola, accogliendola parzialmente o con modificazioni o limitazioni, o respingendola motivatamente.

 

Art. 10 – Vigilanza

La vigilanza sul corretto utilizzo del percorso di VELODOIRE come definito all’art. 2 che precede, così come sulle condizioni materiali in cui si trova l’infrastruttura, spetta agli organi preposti ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), e laddove sia affidata ai Corpi e Servizi di Polizia municipale, ciò deve avvenire secondo espressi provvedimenti organizzatori dell’Unité des Communes, in ragione del rapporto convenzionale stipulato con tutti i Comuni interessati.

 

Art. 11 – Sanzioni

I trasgressori al presente Regolamento saranno puniti in base alle norme del vigente Codice della Strada, ed in base alle norme statali, regionali e comunali a vario titolo afferenti le materie qui disciplinate.