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Trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento, senza che vi sia stato il pagamento delle somme contestate, o che sia stata presentata l’istanza di riesame in autotutela, o che sia stato proposto nelle forme rituali il ricorso giurisdizionale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, l’avviso diviene definitivo e non può più essere contestato dal contribuente che, di conseguenza, è tenuto al pagamento delle somme contestate.