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QUANTO SI PAGA
La base imponibile dei fabbricati è ottenuta applicando alla rendita risultante in catasto e rivalutata del 5%, una serie di moltiplicatori che variano in base alla categoria catastale:
Categoria catastale |
Tipologia |
Moltiplicatore |
A (tranne A/10) |
abitazioni |
160 |
A/10 |
uffici e studi privati |
80 |
B |
collegi, scuole, ospedali, etc. |
140 |
C/1 |
negozi e botteghe |
55 |
C/2 C/6 C/7 |
magazzini, autorimesse, tettoie |
160 |
C/3 C/4 C/5 |
laboratori, palestre e stabilimenti termali |
140 |
D (tranne D/5) |
alberghi, teatri, etc. |
65 |
D/5 |
banche e assicurazioni |
80 |
I codici da utilizzare per il pagamento sono i seguenti:
3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3914 Terreni
3916 Aree edificabili
3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3923 Interessi
3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
3930 Immobili di categoria D (quota Comune)
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
Il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge. A tal fine, il Comune determina le aliquote dell’IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere: - approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Tale termine può essere differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006]; - pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Per il calcolo del dovuto si rimanda alla sezione “collegamenti utili” dove è a disposizione il calcolatore.