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Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 contro l’avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Il ricorso va notificato al Comune e al Servizio Associato Tributi. La notifica del ricorso al Servizio Associato Tributi è da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: tributi@pec.cm-montemilius.vda.it
Se l’importo contestato è pari o superiore a euro 3.000,00, esclusi gli interessi e le sanzioni, la parte deve essere obbligatoriamente assistita da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:
La presentazione del ricorso non sospende la riscossione dei tributi locali, se nel ricorso non è stata espressamente richiesta la sospensione, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 546/1992.
Maggiori dettagli sulle modalità di effettuazione del ricorso sono reperibili nell’avviso di accertamento notificato al contribuente.