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Trascorsi 30 giorni dalla data di definitività dell’avviso di accertamento, il Servizio Associato Tributi, ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge 160/2019, provvederà ad affidare le somme contestate ad Agenzia Entrate-Riscossione nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva.
L'Agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione. Da tale momento l’agente della riscossione può attivare le procedure cautelari per garantire la tutela del credito affidatogli.
L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data dell’affidamento. La sospensione non opera, tuttavia, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.
L’obbligo d’informazione e la sospensione vengono meno quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.