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Normativa in vigore dal 01.05.2024
Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
c) i minori di anni quindici;
d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
j) le scolaresche di ogni ordine e grado.
Normativa in vigore fino al 30.04.2024
Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
a) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
b) i ragazzi di età inferiore agli anni tredici;
c) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
d) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
e) coloro che alloggiano in attendamenti occasionali o in campeggi mobili in tenda;
f) coloro che alloggiano nei bivacchi fissi.
g) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall’ottavo giorno di pernottamento in poi;
h) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza;
i) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione.