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Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI.
Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. (casi di esclusione derivanti dall'utilizzabilità)
Sono assoggettate alla TARI le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese nell'utenza domestica.
I soggetti tenuti al pagamento della Tassa sui Rifiuti sono quindi coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e sussiste sino al giorno di cessazione della stessa, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione.