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AGEVOLAZIONI IMU
Le principali agevolazioni in materia di IMU sono le seguenti:
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%; apposita modulistica da scaricare al seguente link: https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte/imu/ e inviare al Servizio Associato Tributi;
IMMOBILI INAGIBILI, INABITABILI E INUTILIZZATI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, allegando idonea documentazione. La dichiarazione dovrà essere comprovata da parte di a) un tecnico abilitato b) dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. Quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile, deve essere presentata una specifica dichiarazione al Comune da parte del contribuente. In ogni caso, la riduzione in questione si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva; apposita modulistica da scaricare al seguente link: https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte-imu/e inviare al Servizio Associato Tributi;
IMMOBILI IN COMODATO AI PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché: - l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. - l'art.1, comma 747, della legge n. 160/2019 estende il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; apposita modulistica da scaricare al seguente link: https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte-imu/e inviare al Servizio Associato Tributi;
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (art. 2 co. 3, legge 431/98): sono soggetti all'imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, con riduzione al 75%.
RIDUZIONE PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO, titolari di una pensione internazionale che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia.
Per beneficiare di tale riduzione è necessario presentare apposita dichiarazione IMU. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d'America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS) I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma); apposita modulistica da scaricare al seguente link: https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte/imu/ e inviare al Servizio Associato Tributi.