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La TARI è composta da due parti:
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, che serve a coprire i costi del servizio che non dipendono dalla quantità di rifiuti prodotti e che non sono divisibili: costi generali di gestione, spazzamento, accertamento e riscossione.
una parte variabile, commisurata alle quantità presunte di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, che serve a coprire i costi di gestione del servizio che dipendono dalla quantità dei rifiuti conferiti: costi di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, raccolta differenziata, trattamento e riciclo.
parte fissa: calcolata moltiplicando i metri quadrati della superficie occupata/detenuta per la tariffa di riferimento che varia a seconda del numero degli occupanti
parte variabile: quota dovuta in relazione al numero degli occupanti di ogni utenza
Sia la parte fissa che la parte variabile sono calcolate moltiplicando i metri quadrati della superficie occupata per la tariffa di riferimento a seconda dell'attività esercitata e quindi della natura dell'occupazione (es. alberghi, bar, ristoranti, etc.)
Pertinenze
Sono assoggettate alla TARI le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.
L’ARERA con delibera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
Le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario, dandone separata evidenza nell’avviso di pagamento.
File | Data di riferimento | |
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Modalità applicative delle componenti perequative -Deliberazione della Giunta dell'Unité n.57 del 10 luglio 2024 248.13 kB - pdf | 26/08/2024 | |
Allegato Modalità applicative delle componenti perequative - Ddeliberazione della Giunta dell'Unité n.57 del 10 luglio 2024 53.09 kB - pdf | 26/08/2024 |