Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius

Sanzioni amministrative applicabili ai gestori delle strutture ricettive

Normativa in vigore dal 01.05.2024

L'omessa o infedele dichiarazione comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1ter, del d.lgs. 23/2011

L'omesso, ritardato o parziale versamento comporta, per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Normativa in vigore fino al 30.04.2024

Ogni violazione agli obblighi da parte dei gestori delle strutture ricettive verrà punita con una sanzione amministrativa da euro 150 a 500, ai sensi dell'art.7bis del D.lgs. n.267/2000.